Comitato per la Tutela della Salute e dellAmbiente della Vallesina

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Inquinamento da polveri sottili Chiesta la condanna per Martini e Domenici

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Claudio MartiniFirenze, 15 marzo 2010 - Processo per l'inquinamento atmosferico da polveri sottili (pm10) e biossido di azoto nel capoluogo toscano e nei comuni vicini: il pubblico ministero Giulio Monferini al termine della sua requisitoria ha chiesto una condanna a 8 mesi di reclusione per il presidente della Regione Toscana Claudio Martini (nella foto) e per l'ex sindaco di Firenze Leonardo Domenici.

Martini e Domenici sono imputati dei reati di getto pericoloso di cose e di rifiuto di atti d'ufficio sotto il profilo omissivo.

Per tutti gli altri imputati del processo, assessori e sindaci, in carica e non, dell'hinterland fiorentino sono state chieste condanne di 5 mesi per gli stessi reati.

Fonte: La Nazione



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Ultimo aggiornamento Mercoledì 17 Marzo 2010 07:50
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Corte dei Conti: Danno ambientale. Relazione Procuratore Corte dei Conti 2010

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Adunanza delle SS.RR. del 17 febbraio 2010

Presidente Tullio Lazzaro

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2010 RELAZIONE SCRITTA DEL PROCURATORE GENERALE MARIO RISTUCCIA
Stralcio relativo al paragrafo dedicato al danno ambientale

In tema di danno ambientale vige il Testo Unico, approvato con il d.lg.vo 3 aprile 2006 n. 152, noto come codice dell’ambiente, che mira ad assicurare la tutela del suolo e del sottosuolo, oltre che delle aree protette e dei parchi e si cura della prevenzione dei fenomeni di dissesto e di inquinamento. Il successivo d.lg.vo 16.1.2008, n. 4, ha apportato modifiche in materia di rifiuti, di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica.

Il Ministro dell’ambiente, in collaborazione con le Regioni, esercita le funzioni spettanti allo Stato in base all’art. 117 della Costituzione in materia di tutela e risarcimento dei danni procurati all’ambiente, nel rispetto della normativa comunitaria (direttiva del Parlamento europeo n. 2004/35/CE del 21.4.2004), che ne prevede la casistica e ne indica i rimedi, in applicazione dei principi di precauzione, di sussidiarietà e di lealtà.
Secondo la vigente normativa (art. 300 d.lg.vo n. 152/2006) è considerato danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima.

La giurisprudenza della Corte di cassazione penale (sent. n. 16575 del 42 2007) ha stabilito che il danno ambientale presenta una triplice dimensione:

  • - personale (quale lesione del diritto fondamentale dell’ambiente di ogni uomo);
  • - sociale (quale lesione del diritto fondamentale dell’ambiente nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità umana, ex art. 2 Cost.);
  • -pubblica (quale lesione del diritto-dovere pubblico delle istituzioni centrali).

Chiunque, realizzando un fatto illecito od omettendo comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento o di provvedimenti amministrativi, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi un danno all’ambiente è obbligato al ripristino o al
risarcimento per l’equivalente.



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Ultimo aggiornamento Sabato 06 Marzo 2010 17:40 Leggi tutto...
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Dott. Roberto Topino: Nanopolveri assassine!

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Nanopolveri Assassine!

La fotografia mostra i devastanti effetti delle nanopolveri (i puntini neri) nel sangue, che si comportano come corpi estranei e stimolano la produzione di fibrina (i filamenti) con la conseguente formazione di trombi. In basso a destra, per valutare le dimensioni, c’è un riferimento delle dimensioni di 10 µm, ovvero 10 millesimi di millimetro (PM10).

Parlare di polvere può sembrare banale, tutti noi sappiamo cos’è la polvere, si annida dappertutto e per rimuoverla occorre una scopa, uno straccio e tanta fatica.
Si può usare anche un aspirapolvere, che la rimuove e la fa finire in un sacchetto di carta con caratteristiche tali da funzionare come un filtro.
Noi, in questa occasione, non parliamo di quella polvere, ma di una polvere molto più fine, che riesce a superare anche il filtro dell’aspirapolvere.
Qualcuno, cambiando il sacchetto dell’aspirapolvere, avrà notato una polverina molto fine, simile al borotalco, che si annida all’interno dell’apparecchio e che, purtroppo, non viene trattenuta dai filtri e ritorna nell’ambiente.
Da alcuni anni si stanno studiando le interazioni tra queste polveri inorganiche finissime e l’organismo.

Quali sono le loro dimensioni.

Le polveri sottili si dividono in nanopolveri e micropolveri.
Le nanopolveri hanno un diametro tra 10-9 e 10-7 metri, cioè tra un miliardesimo di metro e un decimo di milionesimo di metro.
Le micropolveri sono più grandi: tra 10-6 e 10-5 metri, che vuol dire che sono comprese tra un milionesimo ed un centomillesimo di metro.
L’unità di misura più comunemente utilizzata per queste misure è il µm (micron), che è il millesimo di millimetro, cioè 10-6 metri.
Tutti noi abbiamo sentito parlare delle PM10 (PM = Particulate Matter), che sono quelle polveri che vengono misurate per valutare il livello di inquinamento nelle città. La sigla PM10 identifica le particelle che hanno un dimetro di 10 µm, ovvero 10 millesimi di millimetro.
La legge attualmente in vigore individua due valori limite di PM10:
- Il primo è un valore limite di 50 µg/m³ come valore medio misurato nell’arco di 24 ore da non superare più di 35 volte/anno.
- Il secondo come valore limite di 40 µg/m³ come media annuale.



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Ultimo aggiornamento Mercoledì 24 Marzo 2010 18:06 Leggi tutto...
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UE e Biocarburanti...

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L'Ue mette al bando i biocarburanti cattivi

Senza la certificazione di sostenibilità ambientale non sarà possibile la vendita di biofuel o etanolo nell’Ue


Leggi tutto...

 

http://www.corriere.it/economia/08_gennaio_15/biocarburanti_bando_ue_ef01149c-c35d-11dc-b859-0003ba99c667.shtml



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Ultimo aggiornamento Mercoledì 27 Gennaio 2010 23:28
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E’ DOVUTO RIMBORSO IVA SULLA TASSA RIFIUTI PER GLI ULTIMI DIECI ANNI

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Con la Sentenza numero 238/2009 la Corte Costituzionale nel rilevare la natura tributaria di TARSU (tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani) e della Tia (tariffa igiene ambientale) ha statuito che queste trattandosi di imposte non sono soggette ad Iva.
Ne consegue che l’Iva addebitata al cittadino risulta indebitamente corrisposta per cui è diritto dell’utente chiedere al Comune il rimborso di quanto versato e non dovuto con riferimento agli ultimi dieci anni di pagamento, oltre agli interessi legali decorrenti dal giorno dei singoli pagamenti nonché l’immediata cancellazione dalle future fatture e dai ruoli della suddetta voce nonché la comunicazione alla società di riscossione ai fini dell'eventuale sgravio.
In caso di rifiuto della domanda di risarcimento, cui devono essere allegate le fatture dei precedenti pagamenti, c'è la possibilità di ricorrere alla commissione tributaria provinciale senza l’ausilio di un legale se il valore della causa risulti inferiore a 2.582,28 euro entro 60 giorni di tempo dal momento in cui si riceve la risposta negativa dell'ente o nel termine di 90 giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso.

Potete trovare QUI il facsimile della lettera:

Avv. Federica Menciotti


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